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O.P.C.M. 05/12/2006 n. 3555- Visto il decreto-legge 4 novembre 2002 n.245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002 n.286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 n.3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»; - Vista la nota del 14 febbraio 2003 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente, tra l'altro, l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 29 ottobre 2002 ai quali sono stati erogate provvidenze di natura finanziaria; -Tenuto conto che nella predetta elencazione dei comuni beneficiari delle provvidenze di natura finanziaria sono ricompresi anche i comuni di Giarre, Sant'Alfio e Acicatena; - Vista la nota n. 5993 del presidente della regione Siciliana - Commissario OPCM 05/12/2006 n. 3555 – Disposizioni urgenti di protezione civile. delegato in data 8 febbraio 2006; -Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2427 del 29 aprile 2005 n.3472 del 21 ottobre 2005 e n. 3552 del 17 novembre 2006 concernenti l'emergenza verificatasi nella frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto (Cosenza); -Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco di Catania è confermato, fino al 30 aprile 2007, nell'incarico di Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile dell'8 agosto 2005 n.3457, per provvedere in regime ordinario, in termini di somma urgenza, all'attuazione ed al completamento delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio del medesimo comune. Art. 2. 1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle parole «centottanta giorni». Art. 3. 1. All'art. 1, comma 1, ed all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006 le parole «Assessore alla Presidenza della Giunta regionale Siciliana con delega alla protezione civile» sono sostituite con le parole «Presidente della Regione Siciliana ». 2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3511 del 6 aprile 2006, è corrisposto al soggetto attuatore il compenso previsto dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 20 aprile 2006. Art. 4. 1. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale in servizio presso la struttura del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Cam- pania proveniente da Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle Amministrazioni di appartenenza. 2. Per far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura commissariale per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2425 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario delegato - Presidente della regione Campania, può inserire un'aliquota per spese di gestione, in misura non superiore al 3% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni, in deroga all'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999 n.554, nei quadri economici degli interventi di competenza, anche se già approvati e finanziati, della stazione appaltante. Art. 5. 1. Per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005 n.266 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n.367. 2. La regione Lombardia è autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n.76, ed alle relative disposizioni normative regionali. 3. Le Amministrazioni statali, gli Enti pubblici e i soggetti interessati alla realizzazione del «grande evento» concernente lo svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» che si terrà nel territorio della provincia di Varese, sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie disponibili. 4. Tenuto conto che il Commissario delegato ha rinunciato alla corresponsione del compenso, all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni le parole «cui è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% dell'indennità corrisposta al Commissario delegato» sono soppresse, ed è soppresso altresì il comma 5 del medesimo art. 2. 5. Ai membri della Commissione generale d'indirizzo di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 OPCM 05/12/2006 n. 3555 – Disposizioni urgenti di protezione civile. giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto un compenso da stabilirsi con apposito provvedimento del Commissario delegato. Art. 6. 1. In relazione alla situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza, nonchè di igiene e sanità pubblica determinatasi in conseguenza dell'incendio sviluppatosi il 16 dicembre 2006 nel campo nomadi, presente nel territorio del comune di Borgaro Torinese, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a disporre per l'assegnazione alla regione Piemonte di n. 30 roulottes, nonchè l'assegnazione della somma di euro 50.000, da destinare alle esigenze derivanti dalla situazione di criticità in questione. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità. Art. 7. 1. Per il proseguimento delle iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 2003, e successive modificazioni, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione da 70 a 50 delle ore di straordinario da corrispondere alle cinque unità di personale di cui all'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, che sono altresì ridotte a tre unità. Art. 8. 1. Al fine di assicurare la depurazione delle acque reflue dei comuni di Cengio, Millesimo, Roccavignale e Cosseria in provincia di Savona, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3455, del 5 agosto 2005 è autorizzato a porre in essere le attività per la realizzazione nel territorio del comune di Cengio di un impianto di depurazione a servizio dei predetti comuni in conformità al piano d'ambito provinciale di organizzazione del Servizio idrico integrato dell'Autorità territoriale ottimale savonese. 2. Ai relativi oneri, quantificati in euro 4.720.000,00 si provvede a carico della contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui al comma 1. 3. Il Commissario delegato per le attività di cui al presente articolo è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999 n.3012, del 21 ottobre 1999 n.3127 del 27 aprile 2001 n.3232 del 24 luglio 2002 n.3251 del 14 novembre 2002. Art. 9. 1. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006 n.3546 dopo le parole «di entità pari» sono aggiunte le seguenti «all'ottanta per cento del». 2. Il trattamento di missione previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006 n.3546 è corrisposto al sub-Commissario ivi nominato, in deroga all'art. 1 della legge 18 dicembre 1973 n.836, anche per i trasferimenti dal luogo di residenza alla sede di servizio. Art. 10. 1. In ragione della situazione emergenziale in atto nel territorio della regione Molise e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a sospendere per l'anno 2006, gli adempimenti di cui ai commi 2 degli articoli 2 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Con successiva ordinanza di protezione civile, da adottare entro il 31 marzo 2007, saranno disciplinate le nuove modalità ed i termini per la regolazione dei rapporti finanziari tra la regione Molise, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate, i costi aggiuntivi derivanti dal differimento al 2007 dei versamenti previsti dall'ordinanza di protezione civile citata al comma 1, da porre a carico del bilancio della regione Molise, nonchè gli eventuali adempimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Art. 11. 1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione dello svolgimento delle attività previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006, concernente lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009» ed in particolare per l'avvio delle relazioni internazionali finalizzate alla realizzazione del predetto «Grande Evento», è istituita un'apposita struttura di missione. 2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un Ministro plenipotenziario del Ministero OPCM 05/12/2006 n. 3555 – Disposizioni urgenti di protezione civile. degli affari esteri da collocarsi in posizione di fuori ruolo presso la struttura commissariale, fino al 31 maggio 2007, a cui conferire il relativo incarico di responsabile della struttura di missione. 3. Al fine di assicurare l'attività di coordinamento della struttura di missione prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006, il Capo del Dipartimento della protezione civile può conferire lo svolgimento di detta attività ad un dirigente di prima fascia dotato di idonea professionalità ed a cui è corrisposto un compenso, da individuarsi con provvedimento del medesimo Capo del Dipartimento, in deroga all'art. 53, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, correlato alle attività da svolgersi nell'ambito della struttura di cui al citato art. 2, comma 4. 4. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo sono equiparati, ai soli fini economici, a quelli conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quale è stata accertata la disponibilità. Art. 12. 1. Per assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipar-timento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alla gestione delle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonchè per l'espletamento delle ulteriori attività previste dal decreto-legge 9 ottobre 2006 n.263, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania», il personale militare in servizio presso il medesimo Dipartimento vi permane fino al termine degli stati d'emergenza previsti dai predetti decreti, anche in deroga alle disposizioni normative e di carattere amministrativo dei rispettivi ordinamenti. |
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